Si segnala la seguente risorsa: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 (fonte sito Garante della Privacy)

 

In questa pagina, paragrafo "Didattica a distanza: prime indicazioni", punto numero "2":

"2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)."

La valutazione d'impatto, quindi, come il Garante ha chiarito "non è necessaria".

Si segnala un'ulteriore comunicazione del Garante, con data 30 marzo 2020, con ulteriori chiarimenti: "didattica online, prime istruzioni per l'uso":

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778 (fonte sito Garante della Privacy)

Anche qui nel paragrafo "Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza", si ribadisce il concetto:

"Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti."